Questo era il regolamento in vigore dal 1896 al 1911 anno nel quale il Servizio passò dal Ministero dei Lavori Pubblici alla Marina Militare. Ci sono diverse chicche per chi vuole leggerlo …. stipendi qualifiche punizioni e agevolazioni che pensando che si parla di 2 secoli fa fanno pensare e sorridere.
REGOLAMENTO
PER IL
SERVIZIO DEI FARI E FANALI
APPROVATO
con R Decreto 12 Gennaio 1896, N. 17
TITOLO I
DIREZIONE E SORVEGLIANZA
CAPO I
Norme generali.
Art. 1. Il servizio dei fari è retto dalle disposizioni generali vigenti pel servizio tecnico dei porti, spiagge e fari di cui fa parte, e dalle norme particolari di questo Regolamento.
Art. 2. Al servizio dei fari provvedono gli uffici del Genio civile della rispettiva provincia, o quelli di tali uffici ai quali sarà affidata le gestione di un dato gruppo di fari, situati anche in diverse provincie, in conformità dell’articolo 2 della legge del 5 luglio 1882, n. 874, modificato con legge 15 giugno 1893 n. 294, riguardante I’ ordinamento del Genio civile.
Essi ne curano la manutenzione e l’approvvigionamento, nonché la illuminazione e custodia per mezzo dei fanalisti.
Gli uffici di porto vigilano alla regolare illuminazione dei fari e fanali, a termini del regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166.
Art. 3. Nell’applicazione delle disposizioni di questo regolamento si osserveranno le istruzioni speciali, approvate dal Ministero dei lavori pubblici.
Art. 4. Gl’ingegneri capi degli uffici del Genio civile anzidetti destineranno, secondo il numero e l’importanza dei fari situati nella rispettiva giurisdizione, uno o più ufficiali del Genio civile alla immediata direzione e sorveglianza dei medesimi.
Art. 5. Gli ufficiali delegati alla immediata direzione e sorveglianza dei fari devono portare la più scrupolosa attenzione su tutti i particolari del servizio, affinché la illuminazione soddisfi pienamente alle esigenze della navigazione.
Art. 6. Gli ufficiali delegati dovranno recarsi, almeno una volta entro ciascun trimestre, a visitare i fari sia di giorno che di notte, e a differenti intervalli, per verificare se il fanalisti fanno puntualmente il loro servizio.
Art. 7. Nelle visite l’ufficiale delegato esaminerà con la massima cura lo stato degli apparecchi, delle lanterne e dei loro accessori, le condizioni e qualità dei vari approvvigionamenti; riconoscerà lo stato in cui si trovano le varie parti degli edifici ed ogni loro dipendenza, si accerterà. del modo in cui i fanalisti disimpegnano i loro doveri, e darà le disposizioni necessarie perchè il servizio proceda in ogni sua parte con la massima regolarità ed esattezza.
Art. 8. L’ ufficiale delegato inscriverà in apposito registro presso ciascun faro gli ordini e le disposizioni date, affinché i fanalisti vi si possano esattamente uniformare. Quando la visita non abbia dato luogo ad osservazione alcuna e l’andamento del servizio sia riconosciuto soddisfacente, ne sarà fatta annotazione sul registro stesso apponendovi la data e la firma. Tale registro sarà conservato in ciascun faro dal capo fanalista o da chi ne fa le veci.
Art. 9. Il risultamento delle visite degli ufficiali del Genio civile farà argomento di apposita relazione che rimetteranno all’ingegnere capo rispettivo.
Art. 10. Nelle epoche stabilite per gli approvvigionamenti dell’olio vegetale o minerale e degli oggetti di consumo occorrenti alle illuminazioni dei fari, I’ ufficiale delegalo dovrà, in contradditorio dei fornitori, e con l’assistenza del capo fanalista o di chi ne fa le veci, procedere in ciascun faro alla verificazione ed agli esperimenti prescritti dalle istruzioni speciali, ed in base ai singoli contratti. Le verificazioni e gli esperimenti sovra accennati non pregiudicano gli effetti della finale collaudazione.
Art. 11. Nelle visite praticate ai fari gli ufficiali del Genio civile godranno della indennità che loro compete ai termini di legge.
Art. 12. Quando per convenienza particolare di servizio, ed in seguito di autorizzazione dell’ingegnere capo, gli ufficiali del Genio civile si fanno accompagnare nelle visite ai fari da persone di loro confidenza estranee al servizio, la retribuzione dovuta, alle medesime sarà rimborsata dal!’ amministrazione. Le mercedi giornaliere e le spese di viaggio concesse a queste persone non potranno essere maggiori della indennità giornaliera e di viaggio accordata agli aiutanti del Genio civile.
TITOLO II
FANALISTI
CAPO I
Ammissione e promozione.
Art. 13. I fanalisti si distinguono:
In capi fanalisti di 1^ classe;
id. id. 2^ id.;
In fanalisti di 1^ classe;
id. di 2^. id.;
id. di 3^. id..
Art. 14. I fanalisti di 3^ classe sono nominati dal Ministro dei lavori pubblici sulla proposta dell’ingegnere capo dell’ ufficio del Genio civile, nella cui giurisdizione occorre provvedere ai posti vacanti.
Art. 15. 1 capi fanalisti sono scelti fra i fanalisti di 1^ classe che abbiano dato prova di maggiore capacità, diligenza e zelo nel disimpegno dei loro doveri, e che siano dotati di carattere fermo ed autorevole.
Art. 16. Le promozioni da fanalista a fanalista capo, e quelle di classe avranno luogo nei limiti del ruolo organico, e non prima di tre anni di regolare servizio nel grado o nella classe inferiore. Tali promozioni saranno fatte con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla proposta degli ingegneri capi degli uffici del Genio civile.
·
Art. 17. Per essere ammesso come fanalista di 3^ classe è necessario:
a) essere regnicolo;
b) avere lodevolmente servito nella marina militare o mercantile, ovvero nelle guardie di finanza di mare;
c) non avere oltrepassata l’età di 40 anni;
d) saper leggere e scrivere bene e conoscere le quattro operazioni fondamentali dell’aritmetica;
e) essere muniti di un certificato di buona condotta del sindaco del comune in cui ha domicilio l’aspirante;
f) non andare soggetto ad alcuna fisica indisposizione in compatibile col servizio del fanalista.
Art. 18. Nei casi di urgenza, od in difetto di individui aventi i requisiti prescritti dal comma b) dell’articolo precedente, sarà sufficiente che gli aspiranti soddisfino alle altre condizioni, e saranno preferiti coloro che abbiano serviti nei corpi dell’esercito, od in altre Amministrazioni dello Stato, od appartengano alla seconda categoria della gente di mare, o siano operai, meccanici o figli di fanalisti, purché abbiano soddisfatto agli obblighi di leva.
Art. 19. Le domande per essere ammessi fanalisti di 3^ classe stese in carta bollata e corredate di uno stato di famiglia e dei documenti necessari per giustificare i requisiti prescritti dagli articoli precedenti, dovranno essere presentate agli uffici del Genio civile, i quali le spediranno al Ministero, accompagnandole col loro parere e con quelle altre informazioni che si trovassero in grado di fornire sui petenti.
Art. 20. Prima di essere dichiarati idonei al grado di fanalista di 2^ classe i fanalisti di 3^ classe dovranno prestare, durante un anno, un servizio di esperimento in uno o più fari.
Art. 21. Terminato il servizio di esperimento, saranno sottoposti ad un esame che consisterà nelle seguenti prove:
a) di calligrafia applicata alla compilazione degli specchi e dei registri di contabilità dei fari;
b) di aritmetica: le quattro operazioni fondamentali applicate a dati pratici;
c) di composizione: una relazione di servizio;
d) di cognizione dei lavori di fanalista: questa prova sarà orale;
e) di esercizio pratico del maneggio degli apparecchi delle lampade e dei loro accessori.
Oltre al risultamento di questo esame si terrà conto del modo con cui avranno prestato il servizio di esperimento per determinare il merito relativo tra i candidati da promuoversi alla classe superiore.
Art. 22. Quando il numero dei fanalisti di 3^ classe riconosciuti idonei, eccede quello dei posti disponibili nei fanalisti di 2^ classe, la scelta sarà regolata sull’ordine di merito risultante dagli esperimenti, avuto riguardo ai requisiti prescritti al comma b) dell’articolo 17. I fanalisti di 3^ classe riconosciuti idonei e che, per mancanza di posti disponibili, non potessero essere promossi alla classe superiore, saranno conservati in servizio ed avranno la precedenza in caso di nuove nomine.
Art. 23. Gli esami saranno diretti da un ufficiale del Genio Civile delegato al servizio dei fari, assistito da un capo fanalista.
L’ufficiale delegato ed il capo fanalista non potranno essere quelli sotto i quali i fanalisti di 3^ classe fecero esperimento di servizio.
Le proposte degli uffici del Genio civile per la promozione dei fanalisti dalla 3^ alla 2^ classe saranno trasmesse al Ministero dei lavori pubblici per le opportune determinazioni.
Art. 24. Gli stipendi annui dei fanalisti sono determinati dalla seguente tabella:
In capi fanalisti di 1^ classe L. 1,000
id. id. 2^ id. L. 900
In fanalisti di 1^ classe L. 800
id. di 2^. id. L. 700
id. di 3^. id. L. 600
Art. 25. Oltre allo stipendio i fanalisti godono dei vantaggi seguenti:
a) l’alloggio nel faro per sè e per la famiglia, ove ciò sia possibile, o nelle vicinanze. Si comprendono nella famiglia unicamente la moglie ed i figli, od i parenti immediati di cui il fanalista abbia il carico a tenore di legge. Qualora. ai capi fanalisti ed ai fanalisti aventi famiglia sia assegnato un alloggio minore di tre ambienti, e riconosciuto insufficiente al collocamento della famiglia, il personale suddetto avrà diritto ad una indennità d’alloggio che sarà determinata dal Ministero sulla proposta degli ingegneri capi del Genio civile. Tale indennità annua non potrà però eccedere le lire 200. I fanalisti di 3^ classe non godranno del vantaggio dell’alloggio per le proprie famiglie;
b) la mobilia per ciascun fanalista (esclusa la famiglia), consistente in un letto corredato di saccone, materasso e traversina, ma senza biancheria, quattro sedie comuni, un armadio ed una tavola;
c) una razione di brace per ogni faro dal novembre al marzo inclusivamente per il riscaldamento della stanza di servizio e pel disgelo dell’olio;
d) una barca a due remi pei fari isolati nei quali sia possibile di conservarla con sicurezza, ed anche per gli altri fari pei quali sia indispensabile;
e) una indennità per provvista d’ acqua potabile, quando si debba attingerla ad oltre due chilometri di distanza dal faro, od altra impresa non abbia l’obbligo di fornirla;
f) una indennità di vettovaglia pei fari situati sopra isolette prive di abitato, e per quelli posti a distanze maggiori di 10 chilometri dal centro dove sia possibile di far provviste. Pei fari isolati il Ministero determina quale debba essere la quantità di viveri cosi detti di bordo che deve costantemente trovarsi in deposito al faro;
g) una indennità di malsania nei siti esposti a perniciose influenze atmosferiche. Anche per le indennità di che alle lettere e, f, g il Ministero determina i casi nei quali debbano essere accordate, e la loro misura, sulle proposte degli Ingegneri Capi.
Art. 26. I fanalisti hanno diritto alla pensione, a termini delle vigenti leggi. Nel computo di servizio si terrà conto di quello prestato in qualità di fanalista di 3^ classe.
Art. 27. I fanalisti appartengono al personale subalterno dell’Amministrazione dei lavori Pubblici, e possono essere tramutati da un faro all’altro, secondo le convenienze di servizio.
Art. 28. l fanalisti capi ed i fanalisti incaricati della custodi dell’olio, del petrolio e degli altri oggetti di consumazione, nonché dei mobili di dotazione dei fari e dei fanali, devono prestare cauzione in cartelle del debito pubblico, da vincolarsi a favore dell’erario. La cauzione pei fari di 1° e 2° ordine sarà di lire 40 di rendita; pei fari d’ordine inferiore di lire 20 e pei fanali di lire 10. Le cauzioni potranno essere prestate a rate mensili corrispondenti al decimo della paga; le quote saranno depositato nelle Casse postali di risparmio finché siasi messa insieme la somma occorrente per acquistare la cartella del debito pubblico.
Art. 29. La cauzione viene svincolata dal Ministero quando il fanalista abbia regolarmente eseguita la riconsegna del faro o del fanale, ottenuta l’approvazione del relativo conto giudiziale, e, per ragioni di servizio, non debba assumere in consegna un altro faro o fanale.
Art. 30. Il fanalista che debba assumere in consegna un altro faro o fanale pel quale sia prescritta una cauzione superiore a quella cui egli era prima tenuto, dovrà prestare il supplemento di cauzione corrispondente alla differenza.
Se invece la nuova cauzione fosse inferiore, egli non potrà domandare il rimborso della differenza se prima non sia ultimata la liquidazione del conto giudiziale per la precedente gestione. In ambedue i casi, se da tale liquidazione risultino passività a carico dal fanalista, per il pagamento delle quali si debba correre in tutto od in parte alla cauzione, il fanalista, salvo ulteriori responsabilità, è tenuto a costituire od a completare la cauzione richiesta per la nuova gestione.
Valgono le stesse norme nel caso che si abbiano più gestioni successive, senza che le prime siano ancora liquidate.
Art. 31. In caso di tramutamento da un faro all’altro, i fanalisti avranno diritto alle indennità fissate dal R. Decreto del 1° novembre 1876, n° 3450 (serie II).
Art. 32. l fanalisti vestiranno la uniforme stabilita dalle istruzioni di servizio, della quale dovranno provvedersi a proprie spese.
CAPO II
Ripartizione dei fanalisti nei fari.
Art. 33. Il numero dei fanalisti che deve prestar servizio in ciascun faro dipende dalla importanza del faro, dalla sua posizione più o meno isolata, e dalla difficoltà delle comunicazioni, sia per terra che per mare, coi più vicini abitati.
Art. 34. Nelle circostanze ordin,1rie sono assegnati:
tre fanalisti, compreso il capo fanalista, ai fari di ·1° e 2° ordine; due fanalisti, anche compreso il capo fanalista, a quelli di 3° ordine; un fanalista a quelli di 4° ordine e degli ordini inferiori.
Però ai fari di 4° ordine ed a quelli desii ordini inferiori a luce girante, sono assegnati due fanalisti.
Art. 35. Ove, per circostanze straordinarie, occorresse i assegnare ai fari un numero di fanalisti maggiore del normale, l’aumento sarà determinato dal Ministero, sulla proposta dei capi di ufficio, e potrà essere provveduto al bisogno, sempre per determinazione del Ministero, con un servizio di trasporto e di ricambio.
CAPO III
Attribuzioni e doveri dei fanalisti.
Art. 36. In ciascun faro il Capo fanalista è incaricato della regolarità del servizio e del mantenimento dell’ordine.
Esso ha la custodia e la contabilità dell’olio, del petrolio, degli oggetti di grande e piccola dotazione, sorveglia il servizio degli altri fanalisti, cura la istruzione dei fanalisti di 3 classe, interviene all’esame dei medesimi e corrisponde direttamente con l’ufficiale del Genio civile delegato, o con chi ne fa le veci. Deve concorrere, per turno, al servizio d’illuminazione, ed a quello in genere del faro, come i fanalisti.
Art. 37. I capi fanalisti sono particolarmente responsabili del!’ andamento del servizio e della regolarità della consumazione dell’olio. del petrolio e di altri oggetti occorrenti alla illuminazione, del buon governo degli edifizi, e di ogni dipendenza del faro, ed i fanalisti subalterni debbono scrupolosa mente osservare gli ordini e le istruzioni di servizio che vengono loro impartiti dai capi fanalisti.
Art. 38. l fanalisti sono incaricati di sorvegliare la fiamma, della conservazione e del buon governo degli apparecchi d’illuminazione, degli utensili, del mobilio e dell’edificio del faro e sue dipendenze.
Per la regolare sorveglianza della fiamma, è stabilito fra i fanalisti, non escluso il capo fanalista, un turno di veglia durante la notte.
Art. 39. Nei fari d’ordine inferiore ai quali non è addetto che un solo fanalista, esso dovrà visitare la fiamma una volta almeno a mezzanotte nell’estate e due volte ad intervalli eguali nelle notti d’inverno, e più frequentemente allora quando vi sia ragione di credere che per un motivo qualunque la fiamma possa diminuire d’intensità, o venga a spegnersi. Esso ha l’incarico e la responsabilità del servizio.
Art. 40. I fanalisti sono inoltre incaricati d’invigilare le mede, le boe e gli altri segnali nei punti pericolosi della navigazione che trovinsi in vicinanza del faro.
Se fra i fanalisti sorgesse qualche dissidio, il capo fanalista deve immediatamente informare l’ufficiale del Genio civile delegato o chi ne fa le veci, unendo al proprio rapporto le deposizioni ed i reclami degli altri fanalisti, che dovranno essere presentati in iscritto.
Ogni fanalista ha l’obbligo di rappresentare al suo immediato superiore le irregolarità da lui rilevate nel servizio, e questi, a sua volta, ha l’obbligo di trasmettere tali rappresentanze o reclami all’ufficiale del Genio civile delegato. In caso di rifiuto, il fanalista potrà far pervenire le sue rappresentanze all’ ufficiale suddetto.
Art. 41. Le istruzioni speciali stabiliranno le norme da osservarsi dai fanalisti pel servizio d’illuminazione, pulizia e custodia dei fari, pel servizio dei viveri, della corrispondenza e dei trasporti. per le osservazioni dello stato del cielo e del mare, e per ogni altro particolare oggetto di servizio.
Art. 42. I fanalisti non possono esercitare alcuna industria o professione, ancorché compatibile col servizio di cui sono incaricati, senza averne ottenuta la superiore approvazione.
Art. 43. Ai fanalisti che si distinguono per zelo, puntualità ed intelligenza nel servizio, potrà essere accordata annualmente qualche gratificazione, non eccedente però I’ assegno mensile.
Art. 44. Ai fanalisti che andassero soggetti ad infermità contratte in servizio o ne’ fari situati in località insalubri, potrà essere accordato un congruo sussidio.
Art. 45. È vietato ai fanalisti di dare alloggio nello stabilimento del faro, anche temporaneamente, a persone estranee al servizio, salvo il raso in cui ciò sia consigliato da ragioni di umanità. È parimenti loro vietato di tenervi animali, senza speciale autorizzazione dell’ ufficiale del Genio civile.
Art. 46. I fanalisti devono prestare i soccorsi di cui possono disporre ai naviganti, in caso di naufragio, ed offrire loro asilo, procurando però che non rimanga interrotta la sorveglianza del faro, e non ne sia menomamente compromessa l’illuminazione.
Art. 47. Nessun fanalista può assentarsi dal faro, fuorché nei casi e per le ragioni previste dalle istruzioni speciali. I fanalisti non hanno diritto a congedi che per cause di malattia o per affari di famiglia. Tali congedi se non eccedono la durata di giorni cinque, sono accordati dall’ ingegnere del Genio civile delegato sotto la sua responsabilità. Oltre a questo termine è necessaria l’approvazione del Ministero dei lavori pubblici. Durante il congedo, il servizio sarà disimpegnato dagli altri fanalisti. .
Art. 48. I fanalisti saranno inscritti in apposita matricola presso il Ministero dei lavori pubblici, e ciascuno di essi sarà provveduto di un libretto sul quale si noteranno i dati d’ iscri zione, le variazioni, i servigi straordinari,. le gratificazioni e le punizioni.
CAPO IV
Disposizioni disciplinari
Art. 49. Sono puniti disciplinarmente:
- Il giuoco nell’interno dello edifizio;
- L’ubriachezza senza disordini;
- I dissidi tra i colleghi che non producano irregolarità di servizio;
- La disobbedienza semplice;
- La negligenza o le omissioni in servizio;
- La mancanza di rispetto verso i superiori;
- L’assenza dal faro senza autorizzazione;
- La mala fede nell’ uso dell’ olio, del petrolio e di altri oggetti di consumazione e di dotazione del foro.
Le punizioni sono: - L’ammonizione;
- La consegna al faro;
- Il servizi di rigore;
- L’ammenda da centesimi 50 a lire 10;
- La ritenuta da lire 10 fino a metà dello stipendio mensile;
- Il licenziamento;
- La destituzione.
Art. 50. L’ammonizione e la consegna al faro fino a dieci giorni possono dal capo fanalista essere inflitte ai fanalisti posti sotto di lui per le seguenti mancanze:
• II giuoco nell’interno delle stabilimento; L’ubriachezza senza disordini;
• I dissidi fra i colleghi che non producano irregolarità di servizio;
• La disobbedienza semplice;
• Le omissioni e la negligenza in servizio;
La consegna al faro da dieci a trenta giorni è applicata dall’ufficiale del Genio civile.
Art. 51. Il servizio di rigore consiste nella ripetizione del turno di servizio di pulizia del fabbricato, fino a dieci giorni consecutivi, nella duplicazione del turno di servizio di fatica e de’ trasporti.
Queste punizioni sono inflitte dall’ufficiale del Genio civile.
Art. 52. L’ammenda da 50. centesimi a 10 lire è inflitta dall’ingegnere capo dell’ufficio del Genio civile. La ritenuta da 10 lire fino a metà dello stipendio è inflitta con decreto del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 53. La durata della sospensione dello stipendio non può essere minore di un mese, ne maggiore di due. In questo periodo il fanalista resta privato dello stipendio, ma può rimanere al faro nel proprio alloggio il ricollocamento nella classe inferiore riconduce il fanalista di grado ed alla classe immediatamente inferiore. La sospensione e il ricollocamento nella classe inferiore sono pronunciati dal Ministero, sulle proposte degli uffici del Genio civile, sentito il competente Ispettore compartimentale.
Art. 54. Le pene del licenziamento o della destituzione vengono applicate dal Ministero, dopo esaminate le giustificazioni del fanalista esposte in iscritto, e sentito il Consiglio di disciplina composto del direttore generale delle opere idrauliche che fungerà da presidente , di un Ispettore del Genio civile residente in Roma e designato di volta in volta dal presidente del Consiglio superiore, dell’Ispettore del rispettivo comparti mento, del capo della Divisione da cui dipende il servizio e del l’ingegnere capo, segretario capo di eletto Consiglio superiore.
Art. 55. Nei casi gravi pei quali sia urgente di provvedere, ed in attesa delle determinazioni superiori, gli uffici del Genio civile potranno sospendere dalle loro funzioni i capi fanalisti ingiungendo loro di fare il servizio di fanalista. Potranno del pari allontanare anticipatamente dal faro il fanalista del quale sia proposta la sospensione od il licenziamento.
Art. 56. Sarà tenuto presso l’ufficio del Genio civile un registro delle punizioni inflitte ai fanalisti e sarà fatto apposita nota del registro matricolare a ciascuno di essi. Delle mancanze commesse e delle punizioni inflitte dovrà essere reso consapevole senza indugio il funzionario immediatamente superiore in grado.
Art. 58. Sarà tenuto presso l’ufficio del Genio civile un registro delle punizioni inflitte ai fanalisti, e sarà fatto appo sita nota del registro matricolare a ciascuno di essi. Delle mancanze commesse e delle punizioni inflitte dovrà essere reso consapevole senza indugio il funzionario immediatamente superiore in grado.
Art. 57. I fanalisti saranno considerati come colpevoli di mala fede nell’esercizio delle loro funzioni:
- Quando all’olio o al petrolio o agli altri oggetti di consumo e di dotazione sostituiscano olio o petrolio od altri oggetti di qualità inferiore;
- Quando faranno risultare nei quadri di distribuzione dell’olio o del petrolio e degli altri oggetti di consumazione o dotazione una quantità maggiore di quella che fu realmente distribuita e consumata;
- Quando asportino dal faro olio, petrolio od altri oggetti di consumo e dotazione senza autorizzazione.
Per queste colpe incorreranno, secondo fa gravità dei casi , nella ritenuta, nella sospensione dallo stipendio, nel ricollocamento nella classe inferiore e nel licenziamento, e dovranno inoltre risarcire l’Amministrazione del danno cagionatole.
Quando le colpe accennate dai paragrafi precedenti provengano, o siano accompagnati da atti criminosi, i fanalisti saranno destituiti e denunciati all’autorità giudiziaria.
TITOLO III.
DISPOSIZIONI DIVERSE
CAPO UNICO
Art. 58. Il servizio dei fari d’importanza secondaria, o dei semplici fanali di porto, potrà essere a fidato a persone non appartenenti al corpo dei fanalisti.
Art. 59. In casi d’urgenza gli uffici del Genio civile incaricati del servizio dei fari possono provvisoriamente supplire ai fanalisti mancanti mediante persone avventizie, informandone immediatamente il Ministero per l’opportuna approvazione.
Art. 60. Per il servizio dei fari isolati eretti sopra secche o nudi scogli potrà provvedersi mediante convenzioni particolari con individui estranei all’Amministrazione ed ai quali sarà corrisposta una congrua indennità, a seconda delle circostanze speciale del luogo.
Con altre disposizioni si provvederà al servizio dei fari galleggianti, dei fari elettrici e degli apparati sonori da nebbia.
Art. 61. I fari isolati, do ve sarà stabilito un servizio di ricambio, saranno presidiati costantemente dal numero dei fanalisti necessario in condizioni normali pel servizio, i quali verranno surrogati periodicamente, o per turno, dai fanalisti di ricambio che avranno dimora nel più vicino abitato.
I fanalisti di riserva non potranno allontanarsi dal luogo di loro residenza, e si terranno pronti ad ogni evento per recarsi al faro.
Art. 62. I fanalisti destinati a prestare servizio alternativo in un faro, quando non abbiano alloggio in locale appositamente disposto dall’Amministrazione nell’abitato vicino, godranno di una congrua indennità da determinarsi secondo i casi, nei limiti dell’articolo 25.
Art. 63. I fari, pei quali ne sia riconosciuta la convenienza, saranno provveduti di un fanalista in soprannumero, o di un supplente scelto tra le persone del luogo, il quale abbia i requisiti di fanalista di 3″ classe, e ne abbia prestato il servizio durante tre mesi almeno. Egli sarà annualmente chiamato a prestare servizio durante due settimane, e dovrà nell’assenza di qualche fanalista prendere dimora al· faro per farne il servizio.
Art. 64. I fanalisti supplenti saranno nominati dal Ministero dei lavori pubblici sulla proposta degli ingegneri capi del Genio civile: godranno dell’annuo assegnamento di lire cento e di un soprassoldo giornaliero di lire 1,50 durante il tempo che presteranno servizio in supplemento di un altro fanalista.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 65. Fino a che non siano approvate le istruzioni speciali del servizio per l’applicazione del presente regolamento rimarranno in vigore quelle attualmente vigenti nelle rispettive provincie in quanto non siano contrarie al presente regolamento. ·
Art. 66. I fanalisti ai quali, per effetto di questo regolamento, dovesse essere assegnato uno stipendio inferiore a quello che hanno presentemente, conserveranno l’attuale finché siano tenuti in servizio. ·
Sono parimenti conservate le retribuzioni assegnate agli altri impiegati addetti al servizio fari, i cui posti non sono mantenuti nel presente regolamento.
Art. 67. I fanalisti straordinari che all’atto della promulgazione del presente regolamento avessero prestato lodevole servizio per un tempo non inferiore di un un anno, potranno essere nominati fanalisti di 3^ classe secondo la loro anzianità, quand’anche non avessero i requisiti indicati nell’ articolo 17, lettere b e c.
Visto, d’ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici
G. SARACCO.